Il decreto ingiuntivo di pagamento: requisiti e iter da seguire
Il decreto ingiuntivo di pagamento: requisiti e iter da seguire, spiegati dall’Avvocato Recupero Crediti Federica Mura
A chi non è mai capitato di dover recuperare un credito nei confronti di un debitore che non intenda pagare spontaneamente?
Cosa si può fare dopo aver provato autonomamente a sollecitare il pagamento, senza buon esito?
Se il debitore continua ad essere inadempiente, occorre rivolgersi ad un legale.
Dapprima è consigliabile provare a recuperare il credito in via bonaria (cosiddetta attività stragiudiziale), inviando al debitore una lettera di messa in mora (con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec), contenente un invito al versamento del dovuto entro un termine assegnato.
In mancanza del pagamento, si procederà con il deposito di un ricorso presso l’autorità giudiziaria competente, volto ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Si tratta di un procedimento sommario, assai rapido poiché alternativo ad un giudizio ordinario, nel quale il Giudice, basandosi esclusivamente sui documenti depositati, senza alcun contraddittorio tra le parti (leggasi nessuna udienza), provvede ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto.
Analizziamo nel dettaglio i requisiti necessari.
Il credito, oltre a dover essere fondato su prova scritta (ad es. contratto (di fornitura, di locazione etc.), fattura, documento di trasporto firmato dal cliente, busta paga non corrisposta etc.), deve essere:
- • certo, ossia deve risultare chiaramente da quel documento in forza del quale si richiede il decreto ingiuntivo;
- • liquido, ossia determinato (o facilmente determinabile) nel suo ammontare;
- • esigibile, in quanto non sottoposto a condizioni o a termini, oppure soggetto ad un termine già scaduto che legittima il creditore ad esigerne il pagamento.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento con il quale l’Autorità giudiziaria condanna il debitore al pagamento di una determinata somma (maggiorata degli interessi e spese di procedura), assegnandogli 40 giorni di tempo per opporsi alla richiesta.
Se il debitore propone opposizione al decreto, ha inizio un vero e proprio giudizio (ordinario) nel quale il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa, al fine di ottenere la conferma del contenuto del decreto.
Se invece il decreto non viene opposto, diventa titolo esecutivo (definitivo) e, ove persista l’inadempimento, si potrà procedere con la fase esecutiva coatta, che consiste nell’aggredire il patrimonio del debitore mediante atto di pignoramento, che può interessare un bene immobile, un bene mobile (ad es. un veicolo), un conto corrente, lo stipendio o la pensione etc.
Infatti, ai sensi dell’art. 2740 c.c. il creditore può soddisfarsi agendo su tutti i beni, presenti e futuri, di cui il debitore dispone.